Art. 26.
(Sperimentazioni).

      1. La costituzione di nuovi indirizzi deve essere approvata dal Ministero della pubblica istruzione, a seguito della sperimentazione attuata in un congruo numero di istituti per almeno un triennio.
      2. La sperimentazione può essere proposta dagli stessi istituti, dalle regioni o dal Ministero della pubblica istruzione.